FAQ

Ogni quanto va revisionato un autocarro superiore a 35 quintali ?

Prima revisione: entro il mese in cui ricorre il primo anniversario della data di prima immatricolazione (ossia, “entro la fine del mese di immatricolazione”).

  • Revisioni successive: ogni anno, entro la fine del mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Esempio: autocarro immatricolato il 17 febbraio 2024 → prima revisione entro 28 febbraio 2025; seconda revisione entro 28 febbraio 2026; e così via.

Qual è il riferimento normativo?
Decreto Ministeriale 214/2017, art. 5, comma 1, lett. b.

Posso effettuare la revisione straordinaria presso lo Studio Sirio S.R.L. ?

Sì. Presso Studio Sirio S.R.L. si effettuano revisioni straordinarie nei seguenti casi:

  • Disposte dalle autorità di Pubblica sicurezza a seguito di incidente;

  • Per il ripristino di modifiche tecniche non autorizzate;

  • Per le revisioni con esito negativo disposte da Organi di Pubblica sicurezza su strutture mobili.

Riferimento normativo: art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e art. 80 del DPR 495/1992

Quali documenti occorrono per effettuare la revisione di un autocarro superiore a 35 quintali ?

LPer procedere alla revisione presso il Centro è necessario presentare:

  • Carta di circolazione originale;

  • Documento di riconoscimento in corso di validità dell’autista, per la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000);

  • Certificato di revisione del cronotachigrafo, se installato sul veicolo;

  • Certificato ATP, se il veicolo è omologato per il trasporto di merci a temperatura controllata (Accordo ATP);

  • Certificato ADR, se il veicolo effettua trasporti di merci pericolose secondo l’ADR.

Riferimenti normativi:

  • D.M. 214/2017, art. 5 (revisione periodica veicoli N2–N3)

  • D.Lgs. 285/1992, art. 80 (procedura di revisione)

  • DPR 495/1992, art. 80 (regolamento di esecuzione)

  • DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di atto notorio).

Ogni quanto va revisionato un carrello appendice o rimorchio per trasporto imbarcazioni o trasporto cavalli ?

I rimorchi delle categorie O1 e O2 (quali i carrelli appendice per imbarcazioni o per il trasporto cavalli) sono soggetti a revisione secondo il Decreto Ministeriale 214/2017, art. 5 comma 1 lett. a:

  • Prima revisione: nel quarto anno successivo a quello della prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

  • Revisioni successive: ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Esempio: rimorchio immatricolato il 12 giugno 2021 → prima revisione entro il 30 giugno 2025; seconda entro il 30 giugno 2027; e così via.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, art. 5 comma 1 lett. a (recepisce la Direttiva 2014/45/UE).